Prot. n. 55 Milano, 7 ottobre 2021 A tutti gli Iscritti SNA
Loro indirizzi Oggetto: Contributo di Vigilanza IVASS 2021
Vi informiamo che l’Ivass ha pubblicato, in data 6 ottobre u.s., il Provvedimento n. 112/2021 concernente termini e modalità per il versamento del Contributo di Vigilanza degli Intermediari assicurativi. (all.1)
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 Novembre 2021 con le modalità di seguito precisate e contenute nelle Istruzioni tecniche allegate (all.2):
L’avviso di pagamento PagoPA precompilato è scaricabile dal portale accessibile all’indirizzo: https://web1.unimaticaspa.it/
unipay/startPayment.jsp? Al primo accesso digitare con carattere minuscolo il proprio codice fiscale sia come username che come password; il sistema poi consentirà la creazione di una password individuale da utilizzare nei successivi accessi.tenant=ivass L’avviso può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità specifiche riportate nello stesso. L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. all’indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/
prestatori-servizi-di- pagamento/elenco-PSP-attivi/ In caso di difficolta di accesso al portale sopra riportato, evidenziamo che informazioni sulle modalità di pagamento possono essere richieste via mail al seguente indirizzo: unipay-tr@unimaticaspa.it oppure al numero verde 800.669685, attivo nei giorni lavorativi, dalle 9.00-13.00 e dalle 15.00-17.00.
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 9 settembre 2021, la misura del contributo a carico degli Intermediari iscritti in sezione A è fissata in € 40,00 per le persone fisiche e in € 230,00 per le persone giuridiche. Precisiamo che il versamento del contributo previsto per le persone giuridiche non esenta i singoli soci (in qualità di persone fisiche) da quanto dovuto a titolo individuale.
Sono tenuti al pagamento tutti gli iscritti alla sez. A del RUI, anche non operativi, alla data del 30 maggio 2021. I pagamenti effettuati per importi o con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
Per completezza e solo per coloro che rientrano nella fattispecie, si allega alla presente anche il Provvedimento n. 114/2021 e relative istruzioni tecniche (all. 3 e all. 4), che l’Ivass ha pubblicato in data 6 ottobre u.s., concernente termini e modalità per il versamento del “contributo di vigilanza per l’anno 2021 a carico degli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato aderente allo spazio economico europeo ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi”.
Ricordiamo che in caso di mancato versamento del Contributo di Vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’Ivass avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D. lgs. 209/2005, nonché l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del medesimo decreto.
Cordiali saluti.
Il Direttore SNA
Dott. Andrea Bonfanti
( originale firmato in Segreteria) 20123 Milano – Via Lanzone, 2 – tel 02 80 66 131 – fax 02 86 78 78Codice Fiscale 80053030153 – www.snaservice.it – sna@snaservice.itAllegati